Alfredo come sempre esaustivo.
Rilancio il quesito: in un'azienda si indica nome dell'azienda produttrice + indirizzo internet + bollo CE.non altro.
cito la nota ministeriale con Prot_170164_2014.
Come “indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1” si intende l’indirizzo fisico completo dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti, diversamente da quanto disciplinato dal D.lgs 109/92 il quale, all’articolo 3, comma 1, lettera e) faceva genericamente riferimento alla “sede”. Il Gruppo di Lavoro “Etichettatura” concorda sul fatto che come “indirizzo” non possano essere accettati: Casella Postale3 , indirizzo internet, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico. Per estensione questa Direzione ritiene che non possa essere accettato neanche il numero di registrazione alla Camera di Commercio se sostitutivo dell’indirizzo fisico completo dell’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti.
Secondo me se il Bollo CE fosse ritenuto insufficiente ai fini dell'identificazione del produttore lo avrebbero citato in questo elenco di "indirizzi non accettati".