L'Articolo 28 - Adesione al sistema di controllo del Reg. (CE) n°834/2007 riporta quanto segue:
1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:
a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;
b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27.
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