il D.L. 223/2006 - art.4, è stato abrogato il 11-8-2006, al suo èposto vige la legge che oggi definisce il pane è la L. 4.8.06 n. 248 pubblicata in s.o. 183 a G.U. 186, 11.8.06: art 4 comm. 2 ter lettera a) la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
mentre la stessa definisce quella di pane fresco alla lettara b:
b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;