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Oggetto: Etichetta: Esenzione Indicazione Quid per Liquori di Frutta
Premesso che:
Limoncello non può essere considerata una denominazione di vendita; mentre lo è Liquore di limone.
considero anche l'età della Circolare Ministeriale n°166, che esentava dall' obbligo del Quid i Liquori di Frutta, rispetto al Reg. (UE) n°1169/2011.
Ritengo che:
la specificazione "...di limone" induca nell'acquirente l'attesa della presenza di derivato del frutto di limone (succo / estratto / aroma naturale) con attribuzione di valore proporzionato alla quantità di frutto impiegata.
Quindi, sono dell'idea di riportare il Quid.
Diversa sarebbe, a mio avviso, l'attesa dell'acquirente se la specificazione fosse "...gusto limone", riferibile anche ad impiego di aroma d'imitazione.
Parole chiave (versione beta)
limone, frutta, aroma, limoncello, quantita, regolamento ue n 1169 2011
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