Ciao Onil0411,
al punto 4. del già citato Allegato VIII del Reg. (UE) n°1169/2011 è specificato che:
In deroga al punto 3:
a) per gli alimenti che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;
Quindi, la farcitura deve essere espressa come percentuale (%) del prodotto finito:
- farcitura % = farcitura / (base cotta + farcitura) x 100
Per quanto riguarda l’elenco degli ingredienti (unico / separato), ritengo conforme l’elenco unico.
La farcitura non può essere “esplosa” se in etichettatura le è dato risalto “caratterizzante”.