Eh sì, è proprio così.
Il dleg 151 ha subito aggiornamenti a seguito dell'entrata in vigore del dleg 20/2014 (Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. GU n.57 del 10-3-2014 ) ed il brano in questione (cfr. art. 4) è stato modificato divenendo, come vedrai, ancora più stringente:
“se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di frutta,...la denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti.”