APPROFONDIMENTO
“ SANCO/1732/2008 Rev. 7
Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d’igiene degli alimenti d’origine animale
3.5. Dettaglio
Salvo espressa indicazione contraria, il regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica al commercio al dettaglio [articolo 1, paragrafo 5, lettera a)].
La definizione di commercio al dettaglio si trova all'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002: Tale disposizione recita:
"commercio al dettaglio", la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i
terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per
supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.
Come è precisato nei considerando 12 e 13 del regolamento (CE) n. 853/2004, questa definizione, che include le attività di commercio all'ingrosso, è stata considerata troppo
ampia per il contesto dell'igiene alimentare. In tale contesto, il commercio al dettaglio dovrebbe in genere essere inteso nella seguente accezione più ristretta: “attività che
includono la vendita o la fornitura diretta di alimenti d’origine animale al consumatore finale”.
Ciò implica che:
per le attività che includono la vendita o la fornitura diretta di alimenti d’origine animale al consumatore finale il regolamento (CE) n. 852/2004
sarebbe sufficiente. In conformità con la definizione di “commercio al dettaglio”, il termine “attività” include la trasformazione (ad esempio la
preparazione di prodotti da forno contenenti prodotti d’origine animale o la preparazione di prodotti a base di carne in una macelleria locale) nel punto di
vendita per il consumatore finale.
Per quanto riguarda le attività di commercio all'ingrosso (ovvero nel caso in cui un esercizio all’ingrosso o al dettaglio svolge attività finalizzate a fornire
ad un altro esercizio alimenti d'origine animale), si applica il regolamento (CE) n. 853/2004, tranne che:
agli esercizi le cui attività all'ingrosso si limitano al magazzinaggio e al trasporto; in tal caso si applicano le norme del regolamento (CE) n. 852/2004
e le prescrizioni in materia di temperatura del regolamento (CE) n. 853/2004;
se la fornitura è, in base alla legislazione nazionale, un’attività marginale, localizzata e limitata di un esercizio al dettaglio i cui prodotti sono in
prevalenza destinati al consumatore finale. In tal caso si applica solo il regolamento (CE) n. 852/2004.
Gli Stati membri possono tuttavia, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera c), decidere di estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 agli esercizi al
dettaglio situati nel loro territorio che non sarebbero soggetti a tali disposizioni. Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità devono essere guidati dai principi generali
della legislazione alimentare, ovvero dalla proporzionalità e dalla necessità di avere norme basate sui rischi.”