APPROFONDIMENTO
“ SANCO/1732/2008 Rev. 7
Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d’igiene degli alimenti d’origine animale
3.5. Dettaglio
Salvo espressa indicazione contraria, il regolamento (CE) n. 853/2004 non si applica al commercio al dettaglio [articolo 1, paragrafo 5, lettera a)].
La definizione di commercio al dettaglio si trova all'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002: Tale disposizione recita:
"commercio al dettaglio", la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i
terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per
supermercati e i punti di vendita all'ingrosso.
Come è precisato nei considerando 12 e 13 del regolamento (CE) n. 853/2004, questa definizione, che include le attività di commercio all'ingrosso, è stata considerata troppo
ampia per il contesto dell'igiene alimentare. In tale contesto, il commercio al dettaglio dovrebbe in genere essere inteso nella seguente accezione più ristretta: “attività che
includono la vendita o la fornitura diretta di alimenti d’origine animale al consumatore finale”.
Ciò implica che:
•per le attività che includono la vendita o la fornitura diretta di alimenti d’origine animale al consumatore finale il regolamento (CE) n. 852/2004
sarebbe sufficiente. In conformità con la definizione di “commercio al dettaglio”, il termine “attività” include la trasformazione (ad esempio la
preparazione di prodotti da forno contenenti prodotti d’origine animale o la preparazione di prodotti a base di carne in una macelleria locale) nel punto di
vendita per il consumatore finale.
• Per quanto riguarda le attività di commercio all'ingrosso (ovvero nel caso in cui un esercizio all’ingrosso o al dettaglio svolge attività finalizzate a fornire
ad un altro esercizio alimenti d'origine animale), si applica il regolamento (CE) n. 853/2004, tranne che:
• agli esercizi le cui attività all'ingrosso si limitano al magazzinaggio e al trasporto; in tal caso si applicano le norme del regolamento (CE) n. 852/2004
e le prescrizioni in materia di temperatura del regolamento (CE) n. 853/2004;
• se la fornitura è, in base alla legislazione nazionale, un’attività marginale, localizzata e limitata di un esercizio al dettaglio i cui prodotti sono in
prevalenza destinati al consumatore finale. In tal caso si applica solo il regolamento (CE) n. 852/2004.
Gli Stati membri possono tuttavia, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera c), decidere di estendere le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 agli esercizi al
dettaglio situati nel loro territorio che non sarebbero soggetti a tali disposizioni. Gli Stati membri che ricorrono a questa possibilità devono essere guidati dai principi generali
della legislazione alimentare, ovvero dalla proporzionalità e dalla necessità di avere norme basate sui rischi.”