Buongiorno la ringrazio per la risposta il mio dubbio era proprio su come dare l'informazione al consumatore,
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
Mi chiedevo se erano state adottate disposizioni nazionali particolari o resta in vigore legge 109 art.16 paragrafo 3
3. I prodotti di cui al comma 1 devono essere muniti di apposito cartello o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti, da tenere bene in vista e a disposizione dell’acquirente, sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
saluti Ilaria