Non saprei dire se esiste normativa più specifica sull’argomento.
Relativamente a quanto previsto dal RegCE 853/2004
allegato II, Sezione I, Paragrafo B, comma 7.
"Il marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento. Se uno stabilimento produce sia alimenti a cui si applica il presente regolamento che alimenti a cui esso non si applica, l'operatore del settore alimentare può utilizzare lo stesso marchio d'identificazione a entrambi i tipi di alimenti. "
la facoltà di poter utilizzare lo stesso marchio d'identificazione a entrambi i tipi di alimenti, si riferisce all’etichettatura.
Tuttavia, trattandosi di:
- alimenti tutti preimballati
- che possono incontrarsi solo nella fase di spedizione,
fatto salvo il controllo di eventuali reciproche limitazioni termiche,
non vedrei motivazioni di divieto sotto l’aspetto igienico-sanitario.