Salve a tutti,
avrei bisogno di una delucidazione.
Leggendo il decreto legislativo numero 145 del 15 settembre 2017, viene riportato testualmente:
"La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo l del presente decreto, e' identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento. "
Quindi se ho capito bene ammettendo che un prodotto venga prodotto in Sicilia, e confezionato a Milano si deve indicare solo l'indirizzo di Milano dove è confezionato il prodotto?
Questa cosa mi sembra assurda, ma il testo è chiaro "la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento". Quel "o se diverso", mi fa capire che è obbligatorio inserire la sede di confezionamento.
Spero possiate smentire il mio ragionamento, perchè se no con questa legge non si è concluso nulla, il consumatore non avrà mai le informazioni necessarie e all'azienda comporta solo inutili ristampe.
Grazie.