Buonasera Debora, do una mia interpretazione, sperando di risultare utile e che il dibattito si prolunghi con altri interventi di colleghi più esperti.
Il D.Lgs 145/2017 all'articolo 3 riporta "I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011". Anche io la interpreto come te, sembra come se quel "o, se diverso" lasci intendere che la menzione dello stabilimento di produzione decada qualora non coincida con quella di confezionamento, e che solo quest'ultimo si renda necessario menzionare in etichetta. Se i due stabilimenti dovessero coincidere, credo sia accettata la dicitura "prodotto e confezionato nello stabilimento di....."
Spero che qualcuno si unisca alla discussione. A presto.