Ciao,
il D.Lgs 145/2017 "Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015. (17G00158)"
all'articolo 3:
"I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011"
-Sarà quindi necessario riportare sull’etichetta la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, quello dello stabilimento di confezionamento (l’indirizzo potrà essere omesso qualora l’indicazione della località permetta facilmente e in modo immediato l'identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento (se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto).
Casi particolari in cui tali informazioni potranno venire "omesse":
1 ) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento sia la stessa di quella già indicata in etichetta (art. 9 Reg. (UE) n. 1169/2011: indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni),
2) il prodotto preimballato riporti il marchio di identificazione di cui al Regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o il bollo sanitario in base a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
3 ) il marchio comprenda già la della sede dello stabilimento
A presto!