Etichettatura per preincarti frutta a guscio e legumi

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Oggetto:

Buiongiorno a tutti,

lavoro in una catena di supermercati come controllo qualità e ogni giorno nei reparti ortofrutta confezioniamo pacchetti di frutta a guscio e legumi da un nostro fornitore.

In questo caso parliamo quindi di un preincarto. Mi potreste indicare le informazioni obligatorie da inserire in etichetta?

1) Il mio dubbio riguarda sopratutto se da inserire la sede legale  (con le indicazioni di localizzazione, la partitita iva, più il BDNOO (Numero di Iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli) e anche la sede nostra dove lo abbiamo confezionato. cosa che attualmente facciamo.

Io personalmente ritengo che basti inserire sulle etichette la sede dove lo confezioniamo.

2) Ps è importante sia la data di confezionamento che quella di scadenza vero?


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Oggetto: Etichettatura per preincarti frutta a guscio e legumi
provaprovaprovaprovaprova

Oggetto:

Salve,

a mio avviso i preincarti devono riprodurre fedelmente in etichetta solo gli ingredienti e lotto di produzione del fornitore di origine e allo stesso tempo bisogna conservare l'etichetta di origine del fornitore per dimostrare la rintracciabilità del prodotto preincartato. In quanto l'indicazione della data di scadenza, lascia il tempo che trova, quella posta dal fornitore ha una sua validità rispetto alla confezione originale. 


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Oggetto:

saltando la questione rintracciabilità che è a discrezione dell'OSA su come attuarla ritenco che il preincarto debba seguire l'indicazione del decreto: 

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

e seguire quanto indicato nell'art 19 che riporto per la parte di interesse.

Art. 19 
                  Vendita di prodotti non preimballati 
 
  1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o
alle collettivita' senza preimballaggio,  i  prodotti  imballati  sui
luoghi  di  vendita  su  richiesta  del   consumatore,   i   prodotti
preimballati ai fini della vendita diretta, nonche'  i  prodotti  non
costituenti unita' di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo  2,
lettera e), del regolamento in  quanto  generalmente  venduti  previo
frazionamento ancorche' posti in confezione o  involucro  protettivo,
esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti  dalle  collettivita',
devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che
li contengono oppure di altro sistema  equivalente,  anche  digitale,
facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in  cui
sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite  in  materia
dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le  fascette
e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio. 
  2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per
i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea,
sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti  indicazioni,
che, nel caso di fornitura diretta alle collettivita', possono essere
riportate su un documento commerciale, anche in modalita' telematica: 
    a) la denominazione dell'alimento; 
    b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione  disposti
dal  regolamento.  Nell'elenco   ingredienti   devono   figurare   le
indicazioni delle sostanze o prodotti  di  cui  all'Allegato  II  del
regolamento, con le modalita' e le esenzioni prescritte dall'articolo
21 del medesimo regolamento; 
    c) le  modalita'  di  conservazione  per  i  prodotti  alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario; 
    d) la data di scadenza per le paste fresche e  le  paste  fresche
con ripieno di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187; 
    e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande  con
contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; 
    f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati; 
    g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2,
del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

....


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Parole chiave (versione beta)

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