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lavoro in una catena di supermercati come controllo qualità e ogni giorno nei reparti ortofrutta confezioniamo pacchetti di frutta a guscio e legumi da un nostro fornitore.
In questo caso parliamo quindi di un preincarto. Mi potreste indicare le informazioni obligatorie da inserire in etichetta?
1) Il mio dubbio riguarda sopratutto se da inserire la sede legale (con le indicazioni di localizzazione, la partitita iva, più il BDNOO (Numero di Iscrizione alla Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli) e anche la sede nostra dove lo abbiamo confezionato. cosa che attualmente facciamo.
Io personalmente ritengo che basti inserire sulle etichette la sede dove lo confezioniamo.
2) Ps è importante sia la data di confezionamento che quella di scadenza vero?
Oggetto: Etichettatura per preincarti frutta a guscio e legumi
a mio avviso i preincarti devono riprodurre fedelmente in etichetta solo gli ingredienti e lotto di produzione del fornitore di origine e allo stesso tempo bisogna conservare l'etichetta di origine del fornitore per dimostrare la rintracciabilità del prodotto preincartato. In quanto l'indicazione della data di scadenza, lascia il tempo che trova, quella posta dal fornitore ha una sua validità rispetto alla confezione originale.
saltando la questione rintracciabilità che è a discrezione dell'OSA su come attuarla ritenco che il preincarto debba seguire l'indicazione del decreto:
DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)
e seguire quanto indicato nell'art 19 che riporto per la parte di interesse.
Art. 19
Vendita di prodotti non preimballati
1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o
alle collettivita' senza preimballaggio, i prodotti imballati sui
luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti
preimballati ai fini della vendita diretta, nonche' i prodotti non
costituenti unita' di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,
lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo
frazionamento ancorche' posti in confezione o involucro protettivo,
esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettivita',
devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che
li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale,
facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui
sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia
dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette
e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.
2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per
i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea,
sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni,
che, nel caso di fornitura diretta alle collettivita', possono essere
riportate su un documento commerciale, anche in modalita' telematica:
a) la denominazione dell'alimento;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti
dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le
indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del
regolamento, con le modalita' e le esenzioni prescritte dall'articolo
21 del medesimo regolamento;
c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche
con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con
contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati;
g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2,
del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.