Etichettatura per preincarti frutta a guscio e legumi

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Oggetto: Etichettatura per preincarti frutta a guscio e legumi

saltando la questione rintracciabilità che è a discrezione dell'OSA su come attuarla ritenco che il preincarto debba seguire l'indicazione del decreto: 

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». (18G00023) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)

e seguire quanto indicato nell'art 19 che riporto per la parte di interesse.

Art. 19 
                  Vendita di prodotti non preimballati 
 
  1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o
alle collettivita' senza preimballaggio,  i  prodotti  imballati  sui
luoghi  di  vendita  su  richiesta  del   consumatore,   i   prodotti
preimballati ai fini della vendita diretta, nonche'  i  prodotti  non
costituenti unita' di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo  2,
lettera e), del regolamento in  quanto  generalmente  venduti  previo
frazionamento ancorche' posti in confezione o  involucro  protettivo,
esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti  dalle  collettivita',
devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che
li contengono oppure di altro sistema  equivalente,  anche  digitale,
facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in  cui
sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite  in  materia
dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le  fascette
e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio. 
  2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per
i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione europea,
sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti  indicazioni,
che, nel caso di fornitura diretta alle collettivita', possono essere
riportate su un documento commerciale, anche in modalita' telematica: 
    a) la denominazione dell'alimento; 
    b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione  disposti
dal  regolamento.  Nell'elenco   ingredienti   devono   figurare   le
indicazioni delle sostanze o prodotti  di  cui  all'Allegato  II  del
regolamento, con le modalita' e le esenzioni prescritte dall'articolo
21 del medesimo regolamento; 
    c) le  modalita'  di  conservazione  per  i  prodotti  alimentari
rapidamente deperibili, ove necessario; 
    d) la data di scadenza per le paste fresche e  le  paste  fresche
con ripieno di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187; 
    e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande  con
contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume; 
    f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti
congelati glassati; 
    g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2,
del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

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Parole chiave (versione beta)

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