Legge N. 283 DEL 1962

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Oggetto: Legge N. 283 DEL 1962

LEGGE N° 283 DEL 1962

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27 Luglio 1934, N.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita della sostanze alimentari e delle bevande.

(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.139 DEL 4 GIUGNO 1962)

Preambolo

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

ART. 1.

Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. a tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. in caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.

ART. 2.

L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 e lire 300.000.

ART. 3.

Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'articolo 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.

Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

ART. 4.

Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'articolo 3, i campioni delle sostanze stesse, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.

ART. 5.

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste;

f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa.

Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;

g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. i decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. il ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

ART. 6.

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi medico-chirurgici.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente, salvo le maggiori pene previste dal codice penale, sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.0000.000. tale ammenda può elevarsi a lire 20.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui alle lettere h) del precedente articolo 5 e a) del presente articolo.

ART. 7.

Il Ministro per la Sanità con proprio decreto,sentito il consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

ART. 8.

I prodotti alimentari o le bevande confezionati debbono riportare, a caratteri leggibili ed indelebili, sulla confezione, oltre il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa produttrice, i singoli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, nonché la data di confezionamento, mese ed anno ed il quantitativo netto in peso o volume.

Invece che sull'etichetta le predette indicazioni potranno essere riportate su un talloncino apposto sul recipiente sotto la etichetta principale, altrimenti sulla confezione.

I prodotti venduti sfusi debbono essere posti in commercio con la denominazione rispondente alla loro natura, sostanza e qualità.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 9.

Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

ART. 10.

Il Ministro per la Sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco dei colori che possono essere impiegati nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, determinandone le caratteristiche fisico-chimiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.

Il Ministro per la Sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

ART. 11.

È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10 per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purchè le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili od apparecchi che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

ART. 12.

È vietata l'introduzione nel territorio della repubblica di qualsiasi sostanza destinata alla alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.

ART. 13.

È vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

ART. 14.

Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo ed a eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini di idoneità sanitaria.

I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.

Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.

ART. 15.

Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare per le trasgressioni di maggiore gravità, la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. del provvedimento devono darne pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

ART. 16.

L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

ART. 17.

I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.

ART. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

ART. 19.

Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

ART. 20.

Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 21.

La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il ministero della sanità una commissione permanente, di cui fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero della Sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste

c) un rappresentante del Ministero dell'Industria e del Commercio;

d) un rappresentante del Ministero delle Finanze;

e) tre rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità;

f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;

i) un direttore di istituto di chimica agraria.

Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

La commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

ART. 22.

Il Ministro per la Sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, gli standards di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la Sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la Sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

ART. 23.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22.

È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'articolo 8 della legge non confezionati con le norme prescritte.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1962
Gronchi
Fanfani - Jervolino -
Taviani - Bosco -
Trabucchi - Colombo
visto, il Guardasigilli: Bosco





Allego il testo in formato pdf della legge.


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Parole chiave (versione beta)

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