Caro Andrea08,
Per rispondere alla tua domanda occorre fare riferimento al Decreto Legislativo n. 181 del 23 Giugno 2003
Secondo tale decreto, i prodotti alimentari non destinati al consumatore finale devono riportare:
1) la denominazione di vendita
2) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale
3) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Economica Europea
4) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto
Le indicazioni di cui sopra possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali (ddt, fattura accompagnatoria, etc.)
Se dovessi avere ulteriori dubbi, non esitare a farti avanti.
Saluti
Per rispondere alla tua domanda occorre fare riferimento al Decreto Legislativo n. 181 del 23 Giugno 2003
Secondo tale decreto, i prodotti alimentari non destinati al consumatore finale devono riportare:
1) la denominazione di vendita
2) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale
3) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Economica Europea
4) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto
Le indicazioni di cui sopra possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali (ddt, fattura accompagnatoria, etc.)
Se dovessi avere ulteriori dubbi, non esitare a farti avanti.
Saluti