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ma un coadiuvante tecnologico alla fine sotto quale legislazione rientra? chi produce un coadiuvante tecnologico deve avere un piano haccp? è considerabile un alimento, anche se non un ingrediente?
Il regolamento (CE) 1333/2008 riprende esattamente la definizione già fornita da Giulio nella sua risposta:
b) per "coadiuvante tecnologico" s’intende ogni sostanza che: i) non è consumata come un alimento in sé; ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;
Stante questa definizione, i coadiuvanti devono essere considerati a tutti gli effetti "alimenti" : si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. - reg. 178/02) e, quindi, gestiti come tali.
Per quel che ne so, l'acqua ossigenata è vietata nella produzione industriale degli alimenti. E' tollerata nelle fasi di confezionamento sterile del latte.
Il D.M. 27 febbraio 1996 n°229 non prevede l'impiego dell'acqua ossigenata come additivo chimico.
Lo stesso D.M. all'allegato XIV propone un elenco dei coadiuvanti tecnologici consentiti. Nemmeno in detto allegato compare l'acqua ossigenata.
Grazie mille. Questo è quanto ritengo anche io, ma se poi guardo dove sono prodotti gli staccanti da forno, spesso non seguono davvero la legislazione alimentare, e giustificano spiegando che si tratta di un coadiuvante. allora se devo andare a fare ispezione di parte seconda, mi domando cosa debbo controllare.