Buongiorno,
il Regolamento (CE) No 852/2004 stabilisce che l'obbligo di riconoscimento (= "bollo CEE") sussiste solo per quegli stabilimenti che producono alimenti per i quali il Regolamento (CE) No 853/2004 stabilisce dei requisiti specifici: carni fresche, prodotti e preparazioni di carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, latte e prodotti caseari, uova ed ovoprodotti, prodotti della pesca, ciccioli, involucri di O.A., gelatine, collagene, ecc.
Una ditta che effettui il solo trasporto di generi alimentari, ad es., necessita della sola registrazione presso l'autorita competente.
battibr /UE