Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici

TAFF: Talkin´about Food Forum

Sei qui: Legislazione Alimentare --> Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici --> M1678

Attenzione: Stai leggendo una singola dichiarazione, che fa parte di una discussione piu' ampia dal titolo Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici. Se desideri partecipare alla discussione è necessario che tu acceda al Forum, previa registrazione. Per maggiori dettagli puoi consultare la F.A.Q.


Oggetto: Etichettatura: presenza di Coadiuvanti Tecnologici
Caio, non sono sicuro di aver capito la tua domanda:dacci una lettura e fammi sapere se sono ho ripsoto o meno al tuo quesito:

Peradditivo normalmente si intende qualsiasi sostanza che non viene consumata come alimento in quanto tale; che non fa parte dell’ingrediente    dell’alimento     non correlata al valore nutrizionale dell’alimento stesso.

 

 -L’additivo èaggiunto consapevolmente all’alimento stesso durante le fasi di preparazione dell’alimento o imballaggio,trasporto e stoccaggio dell’alimento.

L’additivo i suoi derivati devono in qualche modo diventare parte integrante degli ingredienti dell’alimento.

Gli additivinecessari nell’industria alimentare hanno lo scopo di:

           -conservare le qualità nutritive

           -migliorare conservabilità e le caratteristiche organolettiche

           -favorire la tecnologia produttiv

Alcuni additivi erano noti fin dall’antichità:

          -salnitro nelle carni, solfitazione nei vini

-Percontaminati chimici vedere Regolamento CEE 315 dello 08/02/1999.

Icoadiuvanti tecnologici invece non vengono consumati come ingredienti alimentari in sé; ma come dice la parola stessa vengono impiegati nella trasformazione di prodotti alimentari con un determinato scopo all’interno del processo produttivo con problemi eventuali di tracce di residui nel prodotto finito a condizioni che questo non presenti un rischio per la salute del consumatore finale né ripercussioni negative sul prodotto finito.

I coadiuvanti non devono; se utilizzate correttamente né cedere sostanze rilevanti all’alimento , né alterarne le caratteristiche organolettiche:alcuni  esempi (enzimi; solventi organici; chiarificanti; demetilizzanti; coadiuvanti di filtrazione (cellulosa,farine fossili…); detergenti, disinfettanti (ipoclorito,tensioattivi).

Come riportato nell’Articolo 7 D.lgs. Governo n°109 del 27/01/1992:

“Gli additivi la cui presenza è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcune funzioni nel prodotto finale"

E poi ancora D.M 14/01/1981

"L’indicazione(…) può essere omessa nel caso di alimenti composti nella cui composizione entrino sostanze alimentari composti nella cui composizione entrino sostanze alimentari contenenti additivi chimici purché la quantità di additivo non superi 5% della dose massima consentita per l’alimento apportatore.

 15% nel caso di esaltatore di sapidità, agente di rivestimento , acidificante,antiagglomerante, polvere lievitante,antischiumogeno,Sali di fusione, agente di trattamento nella farina, nonché al titolo XIII vari. "

Eccezione:acido ascorbico nello yogurt da frutta (Circolare n°2 del 04/01/1972)

-non è consentito yogurt intero magro

-è consentita l’aggiunta di conserve, marmellate,succhi e polpa di frutta (2000 mg/Kg di acido sorbico)

-nel prodotto finito non deve superare 200 mg/Kg  (10% alimento apportatore)

NB: La Normativa sugli Additivi (D.M.209/96 NON SI APPLICA) per:

-Coadiuvanti tecnologici (prec descritti)

-aromi (D.lgs 25 Gennaio 1992, n°107)

-alle aggiunte nutritive (oligoelementi,minerali,vitamine)

-agli enzimi diversi da quelli previsti

In etichetta bisogna riportare:

1)Il nome e numero CE

2)elenco degli altri componenti

3)l’iscrizione ad “uso alimentare”o in relazione alla destinazione d’uso

4)il numero di lotto; il fabbricante ed il peso netto

5)indicazione della percentuale di ciascun componente soggetto a limitazioni quantitative (per gli alimentari non è necessario se il prodotto è destinato al consumatore finale)

6) il TMC (tempo massimo di conservabilità) solo sei il prodotto è direttamente devoluto al consumatore finale


-Per i prodotti alimentari non lavorati sono i prodotti che non sono stati sottoposti ad un trattamento di cambiamento del prodotto; ma possono aver subito operazioni di tritatura,disossa mento,separazione….)

"non viene indicata una dose massima, però gli additivi devono essere utilizzati secondo le norme di buona prassi igienica e in dose non superiore a quella necessaria;non devono inoltre trarre in inganno il consumatore"

Occorre però fare un po' di distinzione:

Coloranti: sostanze come dice la parola stessa che "conferiscono un colore ad un alimento"; utilizzati per prodotti provenienti da componenti di origine vegetale mediante procedimento estrattivo chimico-fisico con rilascio di pigmenti

Per i coloranti alimentari la lista positiva è di 43 composti

-ulteriori specifiche nel (D,M, n°684 del 27/11/1996)

-Non sono considerati sostanze coloranti i prodotti alimentari con effetto colorante secondario come la paprica,zafferano…

-le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti alimentari, come rivestimenti non commestibili di formaggi o involucro non commestibile degli insaccati

Educoloranti:-sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce all’alimento; possono essere  “senza aggiunta di zuccheri” ovvero senza aggiunta di monosaccaridi o disaccaridi "aridotto contenuto calorico” ridotto di almeno il 30% rispetto all’alimento originario o analogo.

Tra gli -edulcoranti naturali annoveriamo i classici monosaccaridi:lattosio,glucosio,fruttosio

-Derivanti naturali(sorbitolo,maltitolo che in genere hanno potere dolcificante minore o simile agli zuccheri corrispondenti )

-Sinettici:saccarina,aspartame,ciclammati

Per gli edulcoranti14 sono i componenti autorizzati; in etichettatura:

-         I prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10% devono riportare in etichetta la dicitura:”un consumo eccessivo può avere effetti lassativi

-         I prodotti alimentari contenenti aspartame devono riportare in etichetta “contiene una fonte di fenilalanina”

In base all’art. 15 comme 3 non è consentito aggungere additivi ai prodotti alimentari non lavorati quali:

oli e grassi di origine animale non emulsionati,(burro);  acqua minerale; latte (intero,scremato,parzialmente scremato), pastorizzato,sterilizzato (compreso UHT));panna intera pastorizzata, caffè (con esclusione del caffè istantaneo aromatizzato) tè in foglie non aromatizzato; pasta alimentare secca esclusa pasta esente da glutine; alimenti per lattanti o prodotti prima infanzia

Additivi ad Azione fisica: utilizzati per conferire consistenza, ritenzione idrica; di solito non begono digeriti e sono innocui:

-stabilizzanti:in quanto mantengono la dispersione di fasi non miscibili

-addensanti e gelificanti (aumentano la viscosità e consistenza dei gel)

Dosi massime di sostanze indesiderabili negli alimentiD.Lgs 107/1992:

-metalli pesanti

-acido cianidrico

allora vediamo:

Aromatizzanti naturali (non esiste una lista positiva)

Aromatizzanti naturali (identici, ma di sintesi) esistono 7 sostanze, ma con limitazione di impiego

Aromatizzanti Artificiali: lista positiva con 14 sostanze con limitazione di impiego

 

“Reg CEE n°217 del 23/02/1999 Repertorio sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari”

“Reg CEE 1935/2004) Materiale e dispositivi di packaging in grado di emettere per attivazione o rilasciare per migrazione controllata; in particolare Requisiti art 4”



torna alla discussione email print download award

Parole chiave (versione beta)

alimenti, additivi, prodotto alimentare, prodotto, alimentare, colorante, ingrediente, consumatore, etichetta, composizione, caffe, origine, farina, consistenza, zucchero, quantita, pasta, enzima, e951, trattamento, monosaccaridi, frutta, pastorizzato, residui, formaggio, packaging, chiarificanti, e420, base, e300, acqua minerale, marmellata, industria alimentare, stabilizzanti, acido, lattosio, e954, lievitante, animale, sicuro, yogurt intero, sterilizzato, imballaggi, aroma, vino, igienico, viscosita, requisiti, filtrazione, e965, olio oliva, yogurt, latte intero, valore nutrizionale, e200, qualita, peso netto, addensanti, processo produttivo, chimico fisico, regolamento ce n 1935 2004, glucosio, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, burro, conserve, panna, stoccaggio, vitamina, ritenzione, gel, rischio, e460, dolcificante, esaltatore sapidita, grassi, coadiuvante tecnologico, glutine, carne, tmc, gelificante

Discussioni correlate (versione beta)








IMPORTANTE! Lo Staff di taff.biz non si assume alcuna responsabilità sui contenuti del Forum (discussioni, dichiarazioni, files allegati, e-mails, etc.), in quanto rilasciati autonomamente dagli utenti, che pertanto debbono essere considerati gli unici responsabili delle proprie azioni. Le dichiarazioni rilasciate dagli utenti non sono soggette ad alcuna moderazione; tuttavia lo Staff si riserva il diritto di intervenire eliminando o modificando, qualora lo ritenesse opportuno, i messaggi che, a seguito di controlli saltuari o di segnalazione da parte di altri utenti, venissero giudicati inopportuni per forma e/o contenuti o non rispettanti le regole del Forum.