Rileggendo i commenti al questito posto da @sandruz, ho notato che mancano i riferimenti all'art. 17 del decr.to leg.vo 109/92, che riguarda proprio le materie prime:
Prodotti non destinati al consumatore
1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), c), e) ed h).
Le menzioni richiamate sono, nell'ordine:
a) denominazione di vendita
c) quantità netta (o nominale)
e) nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;
h) numero di lotto
In altre parole, la legge prevede che sia l'utilizzatore della materia prima e non il suo fornitore a stabilire entro quale termine temporale tale materia prima debba essere utilizzata.Ovviamente è responsabilità dell'utilizzatore predisporre controlli di accettazione e modalità di conservazione specifici per ogni tipologia di merce, evidenziando, se del caso gli eventuali punti critici e le relative modalità di gestione (HACCP).
Tutto ciò non esclude (e parlo per esperienza diretta) che molti fornitori appongano comunque TMC/scadenze sui loro prodotti e ciò per varie ragioni (non conoscono la legge e pensano magari di essere obbligati a farlo o, più probabilmente, vogliono mettersi al riparo da cattive modalità di conservazioni da parte del cliente). E' evidente che, qualora la merce arrivasse con data apposta dal fornitore, tale data andrebbe rispettata: se così non dovesse avvenire, è bene preparare giustificazioni credibili...
Qualunque sia lo scenario, può comunque accadere che, in caso di ispezioni ci possano essere sequestri et similia, ma questa, come si sa, è un'altra storia...
spero di essere stato utile
saluti
alf