Vi faccio una domanda su cui mi arrovello da tempo...
In caso di alimenti confezionati in atmosfera protettiva (ATP) è obbligatorio indicare in etichetta i gas che compongono l ATP? Come devono essere considerati i gas in questione... Possono essere considerati coadiuvanti tecnologici? Grazie!!
Andre
La domanda è interessante.
L'allegato I del Reg. CE 1333/2008 (relativo agli additivi alimentari), elenca le Categorie funzionali di additivi alimentari negli alimenti. Tra queste vi è la seguente: "gas d’imballaggio" sono gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare. Si tratta, quindi, di additivi, tanto è vero che queste sostanze (es. E 290 anidride carbonica, E 941 azoto, ecc. ) sono elencate nell'allegato IX (ADDITIVI ALIMENTARI DI CUI È GENERALMENTE AUTORIZZATO L'IMPIEGO NEI PRODOTTI ALIMENTARI) del Decr. MINISAN 27.2.96 n. 209 (tutt'ora vigente).
Ciò detto, si tratta di stabilire se, per questi additivi vige l'obbligo di dichiarazione in etichetta. La risposta è no. Ecco cosa dice in proposito il dott. De Giovanni (punto di riferimento nazionale per le norme sull'etichettatura): "I gas consentiti per il confezionamento dei prodotti alimentari sono additivi, ma per loro è previsto un particolare trattamento ai fini dell'etichettatura. Non essendo considerati ingredienti, non è prevista la loro indicazione nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito" (G. De Giovanni - Le etichette dei prodotti alimentari - Edagricole).
Infatti, la categoria "gas d'imballaggio" non è inserita nell'allegato 2 (INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE) del d.to leg.vo 109/92 (testo base sull'etichettatura), dove sono elencate, appunto, le categorie di additivi considerati ingredienti. Da non dimenticare, peraltro, l'obbligo di utilizzare l'indicazione "Confezionato in atmosfera protettiva".
Spero sia tutto chiaro. Fammi sapere.
Saluti.