Conservare a Temperatura di Refrigerazione

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Oggetto: Conservare a Temperatura di Refrigerazione

Ciao a tutti!

Riallacciandomi ad una precedente discussione dal titolo Definizione di fresco e asciutto  , vi chiedo se siete a conoscenza di una definizione di Legge della dicitura Da conservarsi a Temperatura di Refrigerazione .

Ho cercato invano in rete.. Non sono riuscito a trovare alcun riferimento normativo. Ciò che più si avvicina è un interessante articolo sulla Refrigerazione delle Carni della Prof.ssa Patrizia Cattaneo, Ordinario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell Università degli Studi di Milano.

In sostanza la Prof.ssa Cattaneo dice che per definizione una carne refrigerata è una carne avente una temperatura al cuore inferiore a 7°C, ma superiore al punto di congelamento .

Quindi aggiunge: Il limite massimo adottato nei paesi CEE è +7°C per le carni rosse.

Da ciò sembrerebbe esistere qualche indicazione di Legge... Avete qualche idea?

A presto!
Giulio

Puoi trovare senz altro Qualcosa negli allegati al Reg (CE) 853/04  nella parte dedicata alla macellazione e sezionamento delle carni rosse

Pur  non applicandosi  alla fase di distribuzione al dettaglio ( discplinata dal Reg CE 852/04) , costituiscono pur sempre normativa tecnica di riferimento .

Comunque anche l'abbrogato D.lgsvo 286/94 , mi pare di ricordare  indicasse una temperatura oscilante tra -1 e + 7 c° .  Inoltre anche  Il vecchio allegato al DPR 327/80 ( Normativa in gran parte se non espressamente abrogata disarticolata dal pacchetto igiene)  per la fase di trasporto delle carni rosse indicava una temperatura oscillante tra  - 1 e i piu 7 ° con tolleranze di tre gradi (10 °c) durante le operazioni di scarico delle carni

 

UN Salutone A tutti Robert



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Parole chiave (versione beta)

temperatura, carni rosse, decreto presidente repubblica n° 327 26 03 1980, regolamento ce n 852 2004, carne, regolamento ce n 853 2004, abrogazione, pacchetto igiene

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