Quella del 'bollo sanitario' mi risulta essere l'unica deroga al citato articolo del 109/92.
Circ. MI.A.P. 2.8.01 n. 167
C) Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
L'obbligo di detta indicazione è previsto solo in Italia in quanto non contemplato dalla Dir. n. 79/112/CEE (ora 2000/13/CE). Si tratta di una deroga nazionale mantenuta in considerazione della sua utilità ai fini della individuazione del luogo e dell'impianto ove sono state effettuate le operazioni di confezionamento.
L'art. 14 della citata direttiva non consente agli Stati membri di stabilire specifiche modalità di indicazione delle diciture rese obbligatorie, salvo quelle espressamente previste dalle norme comunitarie.
In taluni settori (carni, latte e derivati, ovoprodotti, prodotti della pesca) è stato prescritto l'obbligo della bollatura sanitaria che identifica lo stabilimento di produzione e/o di confezionamento.
Ne consegue che con la rappresentazione del bollo sanitario, previsto dalle disposizioni applicabili ai prodotti suddetti, è soddisfatto anche l'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto n. 109/1992
saluti
alf