Ciao Robert!
Premessa:
Non e' necessario che il nome della sostanza allergenica o delle varie fonti vegetali o animali sia comprensibile a tutti gli acquirenti: solo a quelli che sono gia' consapevoli di essere nelle corrispondenti condizioni di allergia.
In quanto tali, sono certamente informati in modo dettagliato sulle possibili varianti chimiche o merceologiche.
A parte questa considerazione, ti cito dei riferimenti normativi dai quali si deduce che un termine vale l'altro ai fini interpretativi da parte del destinatario dell'avvertenza (l'acquirente che conosce la propria condizione di allergia)
- D.Lgs. 109/1992 - ALL. II - Sezione III - ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati)
....
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
- REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
Articolo 51
Applicazione di determinate regole orizzontali.
Se uno o piu' degli ingredienti elencati nell'allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 479/2008, detti ingredienti devono figurare sull'etichetta, preceduti dalla parola «contiene»(*). Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: «solfiti», «sulfiti» o «anidride solforosa».
(*) per inciso, cio' vale per tutti i prodotti per i quali non vi e' l'obbligo dell'elenco degli ingredienti:
D.Lgs. 109/1992 - art.5
2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume.
L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.
----------------------------------------------------------------------
Cordiali saluti e buon lavoro.
Premessa:
Non e' necessario che il nome della sostanza allergenica o delle varie fonti vegetali o animali sia comprensibile a tutti gli acquirenti: solo a quelli che sono gia' consapevoli di essere nelle corrispondenti condizioni di allergia.
In quanto tali, sono certamente informati in modo dettagliato sulle possibili varianti chimiche o merceologiche.
A parte questa considerazione, ti cito dei riferimenti normativi dai quali si deduce che un termine vale l'altro ai fini interpretativi da parte del destinatario dell'avvertenza (l'acquirente che conosce la propria condizione di allergia)
- D.Lgs. 109/1992 - ALL. II - Sezione III - ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati)
....
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
- REGOLAMENTO (CE) N. 607/2009 DELLA COMMISSIONE del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
Articolo 51
Applicazione di determinate regole orizzontali.
Se uno o piu' degli ingredienti elencati nell'allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 479/2008, detti ingredienti devono figurare sull'etichetta, preceduti dalla parola «contiene»(*). Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: «solfiti», «sulfiti» o «anidride solforosa».
(*) per inciso, cio' vale per tutti i prodotti per i quali non vi e' l'obbligo dell'elenco degli ingredienti:
D.Lgs. 109/1992 - art.5
2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume.
L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.
----------------------------------------------------------------------
Cordiali saluti e buon lavoro.