Il citato decr.to leg.vo 151/04 ammette una serie di "aggiunte" (cfr. art.2), senza che ciò impedisca l'utilizzo della dizione "succo di...".
Tra le "aggiunte" ammesse non vi sono, effettivamente, gli aromi, ma, a mio avviso, la denominazione di vendita "succo di mela alla menta" (purchè si tratti di estratto naturale di menta) è, comunque, utilizzabile, in quanto descrive esattamente la natura del prodotto.
saluti
alf