Un produttore da me interpellato mi ha inviato la seguente risposta:
in merito alla sua richiesta la informo che il decreto in oggetto non cita lo zucchero di canna poichè esso è compreso tra gli zuccheri di fabbrica (allegato I, punto 1) a cui si applica il decreto stesso.
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004 , n. 51
Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
Art. 2. Denominazioni di vendita e altre indicazioni 1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali... ALLEGATO I (articolo 1, comma 1) Denominazione di vendita e definizione dei prodotti 1. Zucchero di fabbrica il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualita' sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti: a) polarizzazione non meno di 99,5 gradi Z b) tenore di zucchero invertito non piu' dello 0,1% in peso c) perdita all'essiccazione non piu' dello 0,1% in peso. --------------------------------------- Quindi, semmai, la denominazione di vendita è Zucchero di fabbrica: le altre terminologie possono esistere solo in aggiunta a questa.