Come ho cercato di illustrare nell'articolo già citato nel mio precedente intervento, gli unici prodotti che rientrano a pieno titolo nell'art. 16 sono quelli confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente.
Esempio tipico: il cliente si avvicina al banco, chiede al venditore un determinato prodotto, chiede, se del caso, altre eventuali informazioni (che si presume il venditore sia in grado di fornire), ritira la confezione, paga e se ne va.
In tutti gli altri casi, caratterizzati dall'ASSENZA del venditore, TMC/scadenza vanno indicati, poiché questo è l'unico modo per "garantire l'informazione all'acquirente", come stabilisce sia la 2000/13 che la Cassazione.
Per quanto riguarda l'art. 17, occorre ricordare che stiamo parlando di prodotti destinati non al consumatore finale, bensì ad operatori del settore, i quali, si deve presumere siano in possesso di tutte le nozioni necessarie a gestire correttamente tali prodotti.
Ciò vale sia per l'assenza di termini di utilizzo (ne avevo già parlato nella discussione TMC delle materie prime ), sia per l'eventuale elenco degli ingredienti. Quest'ultima informazione (unitamente alle altre: allergeni, caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche, condizioni di conservazione, ecc.), infatti, viene di norma ricavata non tanto dai documenti di spedizione e/o dalle etichette presenti sugli imballi, quanto da altri tipi di documenti (specifiche, schede tecniche, ecc.), che il cliente richiede al fornitore.