Questo è tutto ciòche ho trovato (a mio avviso, comunque, la mancata aggiunta di soluzione acquosa di saccarosio non dovrebbe pregiudicare l'utilizzo del termine "sciroppo"). Per maggiore sicurezza puoi chiedere un parere all'AIIPA
R.D.L. 15.10.25 n. 2033
CAPO VII SCIROPPI E CONSERVE
Art. 37
Così modificato da R.D.L. 2.9.32 n. 1225; L. 15.12.67, n. 1223
Il nome di "sciroppo" è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.
Il nome di "sciroppo", seguito dall'indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.
Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.
Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.
Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione "sciroppo di..." completata dal nome della stessa.
..omissis.. Comma riguardante norme superate da disposizioni susseguenti
- ·È vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.
Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.
È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.
Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:
a) L'aggiunta di glucosio, sempre quando la proporzione non superi il 25% della ricchezza zuccherina totale, e purché lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione "contenente glucosio" oppure "sciroppo glucosato", da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono.
Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.
Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantità non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforosa totale per ogni chilogrammo.