In aggiunta:
0018354-27/11/2009 DM MIPAAF
Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e
successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti
biologici
Articolo 9
Sistema di controllo
1) Tracciabilità - art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007
In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27
paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodòtti in tutte le fasi della produzione,
preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli
operatori controllati.
2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007
2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la "notifica di
inizio attività", provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma
competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.
L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma,
presenta "notifica di variazione" alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la
notifica ed invia la "notifica di inizio attività" alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio
ha esteso la propria attività.
2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di
prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i
requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.
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