Ancora sul cattivo stato di conservazione

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Oggetto: Ancora sul cattivo stato di conservazione

In merito alle osservazioni di trentino:

- Effettivamente le frasi abitualmente usate sono piuttosto generiche, come lo è, del resto, anche la prescrizione normativa:

1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: ..i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; (Decr.to leg.vo 109/92, art. 3, punto 1).

- Sono, inoltre, d'accordo sul fatto che il produttore, almeno in parte,  utilizzi tali indicazioni per manlevarsi da eventuali incidenti legati ai controlli che possono avvenire "a valle" (in altre parole, anche se servono a poco, mettiamole, tanto cosa ci costa?).

- Peraltro, ritengo che, nel 2011, sia lecito attendersi che tutti gli OSA (produttori e venditori, grandi e piccoli) siano a conoscenza di quelle nozioni di base utili a conservare nel modo migliore gli alimenti (indipendentemente dalle raccomandazioni stampate sugli imballi).

- Vediamo di capirci: se sulla confezione manca la scritta "tenere lontano da fonti di calore", il negoziante è autorizzato a conservare le tavolette di cioccolato sul calorifero? E in questo caso, ce la possiamo prendere anche con il produttore (a mio avviso no).

saluti

alf



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Parole chiave (versione beta)

consumatore, operatore settore alimentare, cioccolato, prodotto alimentare, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, confezione, modalita conservazione, base, preconfezionato, controllo, calore, prodotto, alimenti

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