No! Non userei il termine nutrizionista (nè tantomeno tecnologo-nutrizionista) perchè può trarre in inganno. Il tecnologo alimentare, anche dopo il conseguimento della specializzazione in scienze dell'alimentazione, rimane tecnologo alimentare. Il termine nutrizionista si usa invece SOLO per chi ha seguito l'indirizzo in nutrizione clinica (cioe' i laureati in medicina e chirurgia); tutti gli altri indirizzi in ambito non-clinico (percorribili quindi da biologi, farmacisti, tecnologi alimentari, ecc) rimangono nel campo delle specifiche aree di competenza previste dal percorso professionale originario di appartenenza.. Cosa significa? Che se tu sei tecnologo alimentare (5 anni o 3+2 anni) e ti prendi la specializzazione in scienze dell'alimentazione, potrai usare le competenze acquisite con questa specializzazione solamente nell'ambito delle tue competenze di tecnologo (definite dall'art. 2 - comma 1 della legge 59/94):
Art. 2.
(Attività professionale)
- Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:
a) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;
b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;
c) le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;
d) le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attività sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;
e) le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c) e d);
f) la statistica, le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione alimentare;
g) la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
h) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;
i) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;
m) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agro-alimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie. - Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresì svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.
- Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facoltà di compiere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi, quando tali attività siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.