Come fare lecitamente consulenze nutrizionali?

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Oggetto:

Purtroppo queste tematiche sono veramente complesse perchè, aimè, non si tiene conto tanto delle competenze quanto di "equilibri e potenza" dei vari ordini professionali; però a mio avviso se non ci si "spaccia" per medici e non si elaborano diete ma si erogano consulenze alimentari (...il filodi divisione è sottilissimo...) ci si può difendere; riporto a tal proposito un contributo dato dall'Ordine dei Tecnologi (spero sia leggibile, non ho trovato il modo per inserire allegati!!) :

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ufficio III – Reparto III – Segreterie dei Consigli Nazionali Professionali Tel 06 6885 2246/2306 Fax 06 6889 7455

info@tecnologialimentari.it - http://www.tecnologialimentari.it

Spett.le Ordine dei Tecnologi Alimentari di Emilia,

Toscana, Marche ed Umbria

Epc Ordine dei Tecnologi Alimentari di

Basilicata e Calabria

Campania e Lazio

Friuli Venezia Giulia

Lombardia e Liguria

Molise

Abruzzo

Piemonte e Valle D’Aosta

Puglia

Sicilia e Sardegna

Veneto e Trentino Alto Adige

Consiglieri Ordine Nazionale dei Tecnologi

Alimentari

Prot. 40

Roma 3 febbraio 2011

Oggetto: Richiesta di parere sulle competenze professionali del Tecnologo Alimentare in

materia di nutrizione umana.

Con riferimento alla richiesta in oggetto pervenuta dall’Ordine Emilia Romagna, Toscana, Marche ed

Umbria (prot. 177/10), lo scrivente Ordine Nazionale evidenzia il seguente parere, alla luce dell’attuale

assetto legislativo inerente le competenze professionali attribuite agli iscritti agli Ordini Professionali

che a vario titolo e funzione operano nell’area della nutrizione umana.

Si precisa che analoghe richieste sono pervenute da singoli colleghi presso i rispettivi Ordini di

appartenenza. Si evidenzia, inoltre, che lo scrivente Ordine Nazionale ha dato mandato al proprio

Ufficio Legale di formulare la richiesta di parere alla Direzione Dipartimentale del Ministero della

Salute, al fine di avere riscontro ufficiale sulle questione in oggetto.

Cordialità.

Il segretario del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari

Dott. Francesco Vinale

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ufficio III – Reparto III – Segreterie dei Consigli Nazionali Professionali Tel 06 6885 2246/2306 Fax 06 6889 7455

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Commissione “Ministero della Salute”

del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

PREMESSA

Diversi colleghi, iscritti nei vari Albi degli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari, collaborano con

enti e organizzazioni che operano nel campo dell’educazione alimentare e del benessere nutrizionale e

che contribuiscono a prevenire/eliminare i problemi legati a stili di vita non corretti e agli eccessi

alimentari in casa e fuori casa.

Il consumatore moderno è molto attento alla qualità, freschezza e origine degli alimenti al momento

dell’acquisto, ma spesso trascura l’impiego delle corrette tecniche di manipolazione, conservazione e

cottura che impattano sui benefici igienici e nutrizionali dei cibi.

Diventa perciò fondamentale saper acquistare i prodotti, saperli trattare e conservare in modo salubre:

la conoscenza delle norme igieniche, delle tecniche di conservazione e di cottura, costituiscono i prerequisiti

per la sicurezza degli alimenti e quindi per la tutela della salute dei consumatori.

I Tecnologi Alimentari, in qualità di esperti dei processi di produzione, trasformazione e conservazione

degli alimenti, vengono chiamati dai suddetti enti e organizzazioni per apportare competenze

specialistiche atte a garantire la sicurezza alimentare del singolo e della collettività anche attraverso

attività di informazione/formazione/educazione del consumatore sui corretti metodi di preparazione e

consumo degli alimenti per ottenere un miglior beneficio nutrizionale.

Alcuni Ordini professionali ed alcuni Organismi di Controllo quali NAS o ASL, contestano tale

competenza professionale, ravvisando un’attribuzione illecita di funzioni del Tecnologo Alimentare in

materia di nutrizione, spettanti quest’ultime solo a Medici, Biologi e Dietisti secondo le leggi vigenti.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Non esiste allo stato attuale, alcuna definizione giuridica di nutrizionista, tutt’al più una definizione

convenzionale di tipo tecnico-scientifico che la connota come professione derivata, nel senso che tutto

ciò che afferisce al mondo degli alimenti può essere espresso come campo di applicazione del

nutrizionista.

Con il termine nutrizionista, si può intendere ragionevolmente lo specialista in scienza della nutrizione,

cioè il professionista che opera in quella branca della scienza che studia il rapporto tra la dieta (intesa

come regime o profilo nutrizionale idoneo) e lo stato di salute o di malattia dell’individuo come singolo

o collettività.

Il nutrizionista deve essere quindi capace di elaborare, determinare, prescrivere diete o profili

nutrizionali per singoli individui o comunità, conosce gli alimenti e le loro caratteristiche nutrizionali

e/o salutistiche, è in grado di valutare i bisogni energetici e nutritivi dell’uomo sano o malato attraverso

tecniche e metodologie specifiche (es: analisi di composizione corporea, analisi del metabolismo basale

e del dispendio energetico, analisi dell’intake alimentare).

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MEDICI, BIOLOGI E DIETISTI

Il Medico e il Biologo sono, allo stato dell’arte, gli unici professionisti che “autonomamente”

possono offrire una prestazione completa e finalizzata alla prescrizione ed elaborazione di una

dieta o di un profilo nutrizionale, fermo restando l’accertamento delle condizioni

fisiopatologiche a cura esclusiva del medico, grazie ai seguenti requisiti abilitanti:

�� medico: laureato magistrale in medicina e chirurgia (6 anni di università) che ha superato un esame

di stato e si è iscritto all'ordine dei medici;

�� medico specialista in scienza dell'alimentazione: medico che ha ottenuto un diploma di

specializzazione in scienza dell'alimentazione, cioè un percorso di studi con ingresso a numero

programmato, durata quadriennale e superamento di esami per lo svolgimento di una specifica

attività pratica relativa alla nutrizione;

�� biologo nutrizionista: è un laureato magistrale in biologia (5 anni di università, oppure 4 di

università + 1 di tirocinio) che ha superato un esame di stato e si è iscritto all'albo nazionale dei

biologi nella sezione A; da alcuni anni per operare come nutrizionista è consentito, dopo queste

fasi, l’iscrizione al corso di laurea magistrale in scienze della nutrizione umana.

�� biologo specialista in scienza dell'alimentazione: è il biologo nutrizionista che in più ha

ottenuto un diploma di specializzazione in scienza dell'alimentazione, cioè un percorso di studi con

ingresso a numero programmato, durata quadriennale e superamento di esami per lo svolgimento

di una specifica attività pratica relativa alla nutrizione.

Il Dietista è l’operatore sanitario, in possesso di laurea triennale, competente per tutte le

attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi

gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della

normativa vigente, in modo specifico:

a) organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in

particolare;

b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di

alimentazione;

c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del

paziente;

d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento

alimentare;

e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di

gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e

di malati;

f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di

alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute

del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

Si precisa che, ai sensi dell’art 172 del RD 1592/33, i titoli di studio post laurea in materia di

nutrizione (es: specializzazioni, master, corsi di perfezionamento o di alta formazione) che a volte

millantano diplomi/qualifiche dai nomi fantasiosi (naturalimentarista, esperto in alimentazione e

nutrizione, consulente nutrizionale, etologo alimentare) non sono titoli abilitanti all’esercizio della

professione di nutrizionista.

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COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI NUTRIZIONE

Nel 2010 la Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della

Salute, su richiesta dell’Ordine Nazionale dei Biologi (parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sessione

XLVI, seduta del 15/12/09, Sezione II), esprime parere sulle “competenze del biologo in materia di

nutrizione”, affermando che:

a) il medico specializzato in dietologia o in scienza dell’alimentazione si occupa di nutrizione

umana ed è abilitato a prescrivere diete e a valutare in termini clinici le cause e gli effetti del

sovrappeso e dell’obesità prescrivendo, ove occorra, anche farmaci ed esami diagnostici;

b) il biologo ha competenza nella “valutazione dei bisogni nitritivi ed energetici dell’uomo,

degli animali e delle piante”, che si attua, come specificato nel tariffario delle prestazioni,

tramite la determinazione della dieta ottimale umana individuale, in relazione ad accertate

condizioni fisio-patologiche; determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività,

gruppi sportivi etc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti;

determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali,

nosocomi, etc., per ciascun tipo di dieta”;

c) il farmacista, sebbene non possa prescrivere diete, è comunque titolato, per quanto

riguarda il campo nutrizionistico, a fornire consulenze e a dare informazioni riguardanti

medicinali, integratori alimentari e, comunque, altri prodotti venduti in farmacia;

d) il dietista, quale professionista sanitario ai sensi del DM 744/94, elabora, formula e attua le

diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente.

In riferimento al biologo, il Consiglio di Stato (Sentenza n° 6394/05 del 16/11/05, V Sezione) su

ricorso della sentenza del TAR Puglia - Lecce: sezione II n. 8522/2004 relativa alla gara di appalto per

l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva del Comune di Taranto, ha affermato la non

tassatività dell’elencazione di cui sopra, evidenziando che:

�� le competenze del biologo in campo nutrizionale afferiscono ad una serie di attività, fra le

quali: la prescrizione di diete, sia in funzione dei fabbisogni nutritivi sia in funzione delle

intolleranze alimentari; l’elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata

diagnosticata una patologia; la prescrizione o, anche, il semplice consiglio o indicazione di

integratori/supplementi alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita.

Nella medesima sentenza, citando i riferimenti legislativi dei biologi (Legge 396/67, DPR 262/92, DM

362/93) e la decisione della Corte Costituzionale n. 345 del 21/07/1995, vengono anche ribaditi i

compiti del biologo relativi all’igiene degli alimenti e bevande, comprendendo in detti compiti

anche la valutazione degli aspetti sanitari ed igienici degli impianti di produzione di alimenti,

le valutazioni sulla idoneità e capacità degli impianti destinati al confezionamento dei cibi.

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DEFINIZIONE DI NUTRIZIONISTA

Nel 2010 la Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie del Ministero della

Salute, nel medesimo parere (Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVI, seduta del 15/12/09,

Sezione II), precisa che il nutrizionista è:

a) lo specialista dell’alimentazione umana di diversa estrazione professionale medica e/o non

medica (biologo, agronomo, farmacista, veterinario, etc.) competente nella sicurezza

alimentare del singolo e della collettività, esperto nel corretto utilizzo degli alimenti per il

benessere psico-fisico e per il mantenimento dello stato di salute, ai fini della prevenzione di quelle

patologie (metaboliche, cardiovascolari, neoplastiche) che trovano nelle cattive abitudini alimentari

un potente fattore eziologico;

b) conosce la composizione e le proprietà strutturali e funzionali degli alimenti, il ruolo e le

funzioni dei singoli nutrienti, le principali tecnologie di trasformazione degli alimenti e le

modifiche indotte nel contenuto in nutrienti;

c) orienta e corregge, sulla base della valutazione dello stato di nutrizione di un individuo, le

abitudini alimentari e lo stile di vita, prescrivendo interventi nutrizionali specifici fino a

ricorrere alla nutrizione artificiale;

d) cura l’organizzazione dei servizi di sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva,

valuta la composizione degli alimenti e delle acque, nonché il loro effetto sullo stato di nutrizione

sia del singolo individuo che della popolazione.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, ed in modo particolare di quanto espresso nel suddetto parere del

Consiglio Superiore di Sanità, i professionisti ai quali vengono date specifiche competenze come

“nutrizionista”, sono in modo univoco, il medico, il biologo e il dietista anche in forza del fatto

che afferiscono alle professioni sanitarie inserite nel SSN che svolgono attività attinenti alla tutela

della salute.

Ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/94 “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare” e nel

pieno rispetto delle leggi vigenti, lo scrivente Ordine Nazionale evidenzia che il Tecnologo

Alimentare è lo specialista dell’alimentazione umana di estrazione professionale non medica e

competente nella sicurezza alimentare a beneficio del singolo e della collettività.

Egli è infatti in grado di apportare, in collaborazione con i suddetti professionisti, conoscenze

e abilità tecnico-scientifiche e operative reputate sinergiche ed essenziali in materia di

alimentazione e nutrizione moderna, quali in particolare:

�� ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare, analisi dei prodotti

alimentari;

�� accertamento e controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti

finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene

alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari, compresi gli integratori alimentari

equiparati ai prodotti alimentari ai sensi del D.Lvo 169/04;

�� standard di qualità, capitolati e disciplinari tecnici per l’approvvigionamento dei prodotti

alimentari;

�� tecnologie moderne di trasformazione degli alimenti e delle modifiche indotte nel

contenuto in nutrienti in seguito ai processi di produzione e conservazione;

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 Roma

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�� pianificazione alimentare con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro

utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;

�� gestione dei processi che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense

pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;

�� informazione/formazione/educazione sui corretti metodi di preparazione, conservazione

e consumo degli alimenti e del loro impatto sul contenuto di nutrienti realmente disponibili.


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Oggetto: Come fare lecitamente consulenze nutrizionali?
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