V. anche Art. 4, comma 4, D.Lgs 109/1992
4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti e' in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti"
V. anche Art. 4, comma 4, D.Lgs 109/1992
4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti e' in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti"
radiazione ionizzante, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, trattamento
Macchine Alimentari (Aprile 2012): Radiazioni ionizzanti
Decreto Legislativo 155 del 1997
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Corpi estranei metallici negli alimenti
Comunicazione Commissione (2022/C 355/01) flessibilità OSA