LEGGE 17 ottobre 1967, n. 1008
Disciplina della vendita delle mandorle amare.
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Art. 2.
E' consentita la vendita al dettaglio di una miscela di mandorle
dolci e di mandorle amare, purche' queste ultime non siano presenti
in misura superiore al 5 per cento riferito al peso.
La miscela puo' essere posta in vendita al dettaglio soltanto in
confezione chiusa all'origine, congegnata in modo da non poter essere
utilizzata dopo l'apertura.
Sulla confezione, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 8
della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'articolo 5
della legge 26 febbraio 1963, n. 441, deve essere apposta, in modo
facilmente visibile con caratteri indelebili e ben leggibili, la
dizione: "contiene mandorle amare in misura non superiore al 5 per
cento riferito al peso".
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Ritengo lecito interpretare che anche in un prodotto trasformato a base di mandorle dolci e amare deve essere rispettato il limite massimo 5% di mandorle amare rispetto al totale mandorle (in questo caso, max 2,5% dell’impasto totale, che tuttavia non può essere denominato “pasta di mandorle”).