Alle prese con il claim “senza glutine”,
dopo aver esaminato il RegCE 41/2009
e consultato il sito MinSalute
ho compilato il seguente sintesi:
- Prodotti dietetici di cui al D. Lgs. 111/1992 (stabilimento autorizzato da MinSalute, notifica di etichetta) dichiaratamente destinati ai celiaci:
- prodotti ottenuti con ingredienti che naturalmente conterrebbero glutine, ma che ne sono stati privati fino ad avere un residuo non superiore a 100 mg/kg:
indicazione obbligatoria: «con contenuto di glutine molto basso»;
- prodotti ottenuti con ingredienti che naturalmente conterrebbero glutine, ma che ne sono stati privati fino ad avere un residuo non superiore a 20 mg/kg:
indicazione obbligatoria: «senza glutine»;
- prodotti solitamente costituiti da ingredienti contenenti glutine ma ottenuti con ingredienti alternativi con glutine naturale non superiore a 20 mg/kg:
indicazione obbligatoria: «senza glutine».
- Alimenti di uso corrente, alimenti addizionati di vitamine e minerali, prodotti dietetici non dichiaratamente destinati ai celiaci, integratori alimentari (esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contemplati dalla direttiva 2006/141/CE):
- se il contenuto naturale di glutine non è superire a 20 mg/kg e sono sottoposti a piano di autocontrollo atto a garantire che il tenore di glutine non superi tale limite:
indicazione facoltativa: «senza glutine»,
in deroga a quanto previsto da D.Lgs. 109/1992-art.2.1-c) e Reg CE 1169/2011-art.7.1-c).
Ringrazio in anticipo chi vorrà cortesemente sottoporre quanto sopra ad analisi critica, evidenziando eventuali errate interpretazioni.