D.L. n. 223, 4 luglio 2006

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Oggetto: D.L. n. 223, 4 luglio 2006
Dunque, il D.L 223/2006 è stato convertito in legge con la legge 248/2006, entrata in vigore il 12 agosto 2006.
All'art. 4, comma 2-ter, lettera b) si legge: b) la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
 
Si tratta di capire, ma solo tu lo puoi fare, se quello che tu chiami "stoccaggio in cella frigorifera" sia o meno assimilabile "al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata ... degli impasti" e ciò sia in termini di temperatura che di tempo: "quì si parrà la tua nobilitate", cara TA (spero tu lo sia...).
 
Sull'argomento ti ricordo esistere anche un altra disposizione:
D.P.R. 30.11.98 n. 502, art. 1 (pane parzialmente cotto)
... il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportanti oltre alle indicazioni previste dal D. L.vo 27.1.92, n. 109, anche le seguenti: a) “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato; b) “ottenuto da pane parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato. 
 
Facci sapere come è andata a finire!
 
ciao


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Parole chiave (versione beta)

pane, surgelati, cotto, legge, prodotto, conservazione, congelamento, processo, fresco, surgelazione, impasto, congelato, temperatura, preconfezionato, livello, materia prima, prodotto surgelato, stoccaggio, imballaggi, produzione, cottura

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