Alcune mie considerazioni leggendo il testo del DPR 187/2001, che mi piacerebbe confrontare con il parere di alfclerici:
1. Il capo II è denominato "Pasta" così come l'art. 6, questo fa presumere una volontà di voler regolamentare l'utilizzo di questo termine;
2. Art. 6 comma 3: "La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti", questo farebbe intendere che la pasta possa essere soltanto prodotta utilizzando semola di grano duro, semolato o semola integrale.
3. Art. 11 Divieti: "....è vietato vendere o detenere per vendere,..., pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite nel presente regolamento".
Ora alla luce di tutto questo sicuramente il Legislatore voleva regolamentare il settore della pasta che all'epoca veniva prodotta esclusivamente partendo dal fumento come materia prima. Oggi con le evoluzioni del mercato e tecnologiche questa tipologia di prodotto può essere fatto da anche molte altre materie prime (mais, farro etc.) e quindi sarebbe a mio parere necessario un'aggiornamento della Legge, fino a quando ciò non avverrà ci potrebbero essere delle contestazioni nell'utilizzo del termine "Pasta".
Cosa ne pensate?
Alfredo