La richiesta di trentino è quanto mai opportuna, tenendo conto delle prescrizioni normative che regolano la materia (reg. 1830/03).
In particolare, è importante stabilire a quale definizione corrisponde il prodotto in questione?
1) "organismo geneticamente modificato" o "OGM", un organismo geneticamente modificato così come definito all'art. 2, paragr. 2, della Dir. 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato IB della stessa direttiva;
2) "ottenuto da OGM", derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;
Ciò è fondamentale in quanto la norma prevede differenti comportamenti:
Art. 4 Disposizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (definizione 1)
A. TRACCIABILITÀ
1. Nella prima fase dell'immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, gli operatori assicurano la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle seguenti informazioni:
a) indicazione che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito;
b) indicazione degli identificatori unici assegnati ai sensi dell'art. 8 a detti OGM.
2. In tutte le fasi successive dell'immissione in commercio dei prodotti di cui al paragr. 1,gli operatori assicurano la trasmissione per iscritto agli operatori che ricevono detti prodotti di tutte le informazioni loro pervenute conformemente al paragrafo 1.
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B. ETICHETTATURA
6. Per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti gli operatori provvedono:
a) per i prodotti preconfezionati contenenti OGM o da essi costituiti, a far figurare sull'etichetta la seguente dicitura "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati" o "Questo prodotto contiene [nome dell'organismo (degli organismi)] geneticamente modificato(a)".
b) per i prodotti non preconfezionati offerti al consumatore finale, a far figurare sul prodotto, o in connessione con l'esposizione dello stesso, la seguente dicitura: "Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati", o "Questo prodotto contiene [nome dell'organismo (degli organismi)] geneticamente modificato(a)".
Art. 5 Disposizioni in materia di tracciabilità dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM (definizione 2)
1. Gli operatori che immettono in commercio prodotti ottenuti da OGM sono tenuti a trasmettere per iscritto all'operatore che li riceve le seguenti informazioni:
a) indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM;
b) indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM;
c) nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM.