Non è detto che il Paese in cui opera il produttore coincida con quello d'origine del prodotto.
Di ciò si occupa l'articolo 2, comma 1, lettera g) dell'1169/11:
g) «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «Paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del Regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’Operatore del Settore Alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del Paese di Origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente Regolamento;
Quanto alla mia precedente nota, agli alimenti elencati da De Giovanni sono da aggiungere quelli di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.