Ho letto tutte le vostre illuminanti segnalazioni ma c'è un concetto che ancora mi è nebuloso.
Per quanto riguarda l'art 16 della legge 166 commi 1,2,4 si presume che l'origine delle materie prime non sia da considerare, mentre leggendo l'articolo proposto da pi.esse l'avvocato autore dell'articolo dice che:
"Il comma 49 bis prevede che costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto."
Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui e’ avvenuta la trasformazione sostanziale.
Quindi per origine effettiva del prodotto cosa intendiamo?
Scusate l'insistenza ma sto cercando di capire.