Ciao alemar78,
la spiegazione sta qui:
D.Lgs. 179/2004 – art.3
2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la denominazione di vendita "miele" e' riservata al miele definito nell'articolo 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli.
Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita "miele", ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale;
Se il termine miele può sostituire talune specifiche denominazioni di mieli commercializzati tal quali, sicuramente ciò è possibile anche quando tali mieli sono impiegati come ingredienti di alimenti composti.
Cordiali saluti,
trentino