Come tu stesso rilevi, sia il sorbitolo sia il sucralosio sono classificati come additivi (per la precisione edulcoranti).
In quanto tali possono giustificare, nell'esempio da te riportato, l'utilizzo del claim “SENZA ZUCCHERI”, ricordando, inoltre, le indicazioni obbligatorie previste, in presenza di edulcoranti, dal Regolamento 1169/11, allegato III, comma 2.
Considerazione tecnica, ad ulteriore giustificazione / scrupolo:
- potere docificante del Sucralosio: 600 x superiore al Saccarosio
- bevande con dolcezza pari a 12% di saccarosio: sucralosio 0,02%
- confetture: sucralosio max. 0,04%
e955, e420, zucchero, claim, saccarosio, additivi, prodotto, confettura, regolamento ue n 1169 2011, bevande, nutrizionale
Sciroppo di datteri senza zuccheri aggiunti
Indicazione allergene PANNA in polvere
Sviluppo ricetta latte condensato
Etichettatura alimenti - Regolamento (UE) n. 1169/2011
Claim "senza zuccheri aggiunti" in prodotto contenente miele
Prodotto in UE: assenza indicazione Stabilimento Produzione
Etichettatura: Molto digeribile