Sino al 13 dicembre 2014 hai due possibilità:
- Decreto Legislativo n°109/92: il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella CE;
- Regolamento (UE) n°1169/11: L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto;
Come vedi, il regolamento è inequivocabile.
D'altra parte, qualunque sia l'opzione scelta nel caso del D.Lgs. 109/92 (fabbricante, confezionatore o venditore) è chiaro che, se soltanto uno di questi compare in etichetta, è lui che risponde di tutto.
In alternativa sarà necessario specificare, ad esempio, che tizio confeziona (e/o produce) per conto di caio: in questo caso sarà quest'ultimo ad avere la responsabilità delle dichiarazioni.