Ciao,
il Reg. (UE) n°1169/2011, all'articolo 8, punto 1, dice che la responsabilità delle informazioni è dell'operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto; se questo è venduto preimballato.
Se si tratta di un prodotto che vendi sfuso, vale il Decreto Legislativo n°109/92, secondo il quale è chi commercializza il prodotto a dover apporre nel punto vendita, in vista vicino al prodotto, le relative informazioni.
Spero che intervenga qualche utente più esperto in materia, in modo da confermare o smentire quanto detto, ed eventualmente aggiungere dettagli!