Articolo 20 - Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti
Fatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento:
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b) gli additivi e gli enzimi alimentari:
i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, conformemente al principio del trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;
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Calcolando, nel prodotto finito residueranno 50 mg/kg di Acido Ascorbico.
Non mi sentirei di poterne affermare la cessazione della funzione tecnologica.