Buongiorno,
se ho interpretato correttamente (in caso contrario invito l'interessato a farsi avanti), mi pare il dubbio dell'utente pieppolo fosse il seguente:
visto il considerando n°37 del più volte menzionato Reg. (UE) n°1169/2011 che recita:
...omissis...
E' quindi opportuno che l'etichetta rechi il termine "sale" invece del termine corrispondente della sostanza nutritiva "sodio".
...omissis...
ed in considerazione di quanto riportato dagli Articoli:
Art. 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie
1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
...omissis...
l) una dichiarazione nutrizionale.
...omissis...
e
Art. 30 - Contenuto
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
...omissis...
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
...omissis...
Risulta evidente che la Dichiarazione Nutrizionale debba riportare il termine sale in luogo di sodio ( ricorrendo al fattore di conversione riportato al punto 11 dell'Allegato I del summenzionato Regolamento, ovverosia applicando la formula: sale = sodio × 2,5 ).
Tuttavia, l'Articolo 55 - Entrata in vigore e data di applicazione stabilisce che il Reg. (UE) n°1169/2011:
...omissis...
si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016
...omissis...
Pertanto, il dubbio di pieppolo sembrerebbe vertere su questo aspetto: il fatto che il sale rientri nelle indicazioni obbligatorie della Dichiarazione Nutrizionale e che quest'ultima divenga obbligatoria a partire dal 13/12/2016, può essere considerato condizione sufficiente per poter termporaneamente disattendere quanto sopra riportato e smaltire, pertanto, le eventuali scorte di etichette non-conformi?
Provo a dare la mia personale interpretazione in proposito, lasciando agli esperti trarre le dovute conclusioni ed avanzare le eventuali controdeduzioni.
Credo la risposta risieda proprio nelle Disposizioni Transitorie (Articolo 54) nominate dallo stesso pieppolo e più precisamente al paragrafo 2:
..omissis...
Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35.
..omissis...
Alla luce di quanto sopra riportato, non credo che dopo il 13/12/2014 sia possibile utilizzare etichette non-conformi. In sostanza: o la dichiarazione nutrizionale non compare in etichetta, oppure - se presente - deve ottemperare a quanto previsto dal nuovo Regolamento Comunitario.
Spero di essere stato d'aiuto allo sviluppo della discussione ed auspico in una maggiore partecipazione, da parte di tutti gli utenti, alla vita di questa piccola Comunità che, seppur giunta alle soglie del decennio di presenza sul Web, è animata dai medesimi Ideali di un tempo: contribuire in modo attivo alla Condivisione di Conoscenza tra gli Appassionati di Scienze e Tecnologie Alimentari.
Un caro saluto a tutti,
Giulio De Simoni
Talkin'about Food Forum