Prima è necessario verificare il tenore di Solfiti nel prodotto finito.
- Se è inferiore a 10 mg/kg non è necessario indicare i Solfiti.
- Nel caso i Solfiti siano superiori a 10 mg/kg e considerato che per il vino non è necessario indicare gli ingredienti si potrebbe usare la seguente dicitura: << Ingredienti: ... , ... , ... , .... vino (contiene: solfiti), ... >>.
Per quanto riguarda le sanzioni, non essendo stato emanato alcun Decreto specifico per il Reg. (UE) n°1169/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha emanato la Circolare del 6 marzo 2015 avente oggetto "Applicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011" e che ha collegato l'Art. 9, par. 1 del Reg. (UE) n°1169/2011 (Elenco delle indicazioni obbligatorie) all'Art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n°109/92 (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati) per il quale l'Art. 18 comma 2 prevede una sanzione da € 1.600,00 ad € 9.500,00.
Relativamente all'applicabilità della summenzionata Circolare c'è qualche fondato dubbio.