Grazie Trentino.
Ricapitolando i punti sono due:
(punto 1) Se l'art. 41 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 mantenga "in vita" l'art. 7 del D.Lgs 109/92 "
Art. 7. Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti
2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
e pertanto i produttori dovrebbe continuare come in passato a riportare nei liquori l'elenco degli ingredienti.
(punto 2) La bottiglia trasparente si presenta così: - etichetta frontale - L'Arancello
un'immaggine di due arance con foglie (altezza e larghezza dell'immagine pari alla superficie occucata dalla scriita "L'Arancello e ben graficizzata...sembra quasi avanzare verso il consumatore)
Tradizionale liquore di arance
- etichetta retrostante - L'Arancello
Liquore di arance (caratteri più piccoli rispetto a "L'Arancello)
Nella Circolare 165/2000 il punto 5 riporta "non si applica (l'esenzione del QUID) se il nome dell'ingrediente è messo in risalto".
L'immagine delle arance così bel posizionate può riaprire un pò la questione, cosiderata anche l'assenza della lista ingredienti?
grazie a tutti