RegUE 828/2014
Articolo 3 Informazione dei consumatori
1.Ove i consumatori siano informati sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti attraverso diciture, le informazioni sono fornite esclusivamente attraverso le diciture e alle condizioni di cui all'allegato.
2.Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci».
3.Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci» qualora l'alimento sia stato espressamente prodotto, preparato e/o lavorato al fine di:
a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi.