Indicazione Percentuale Farcitura in Prodotti di Pasticceria
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innanzitutto grazie dell'interessamento. Io invece avevo ragionato così:
considerando lo zucchero all'interno della confettura pari al 65g di zuccheri totali e considerando che le marasche hanno una percentuale (%) di zucchero pari a circa 9% (fonte: internet), si evince che gli zuccheri aggiunti sono 56 grammi (65g-9g=56g). Quindi all'interno della confettura abbiamo 170g di marasche e 56g di zucchero aggiunto.
Ossia in %: 75,9% di marasche 170g/(170g+56g)*100 e 24,1% di zuccheri 56g/(170g+56g)*100
Considerando ancora che la Confettura di Marasche rappresenta il 62% della farcitura si ottiene che (62*75,9)/100=47% di marasche all'interno della farcitura.
Infine la farcitura rappresentando il 40% sul totale, mi porta un risultato di (47*40)/100= 18,8% di marasche sul totale del prodotto.
Ingredienti: farina di grano tenero tipo "00", confettura extra di marasche 62% (marasche nella farcitura 47% corrispondente al 18,8% sul totale) zucchero, olio extra vergine di oliva, vino bianco (contiene solfiti), mandorle, uova, surrogato di cioccolato (zucchero, grasso vegetale di …. totalmente idrogenato, cacao magro in polvere, emulsionanti: E492, E322, aromi), cannella.
Attendo riscontri.
Grazie tante!
Oggetto: Indicazione Percentuale Farcitura in Prodotti di Pasticceria
i quantitativi di frutta [fresca] utilizzata (170 g) e di zuccheri totali (65 g) sono tutti “compressi” in 100g di confettura, quale risultato di concentrazione della frutta.
Segnalo il punto 2 dell'Articolo 3 - Denominazioni di vendita e altre indicazioni del D.Lgs. n°50/2004:
…omissis...
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) la dicitura concernente il contenuto di frutta: «frutta utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)» di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
b) la dicitura concernente il tenore di zuccheri: «zuccheri totali: ... grammi (g) per 100 grammi (g)»; la cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi con una tolleranza di più o meno 3 gradi rifrattometrici. Tale menzione può non essere riportata, nel caso in cui figura in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
quando ricordi che << la farcitura non può essere "esplosa" se in etichettatura le è dato risalto "caratterizzante" >> a quale punto del Reg. (UE) n°1169/2011 fai riferimento?
hai ragione, non mi risulta espresso in alcun punto, anzi:
Allegato VII
...omissis...
Parte E - DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI
1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.
...omissis...
Mi son lasciato trascinare dal "cioccolato"... In particolare dall'Articolo 5 del D.Lgs. n°178/2003:
...omissis...
9. I prodotti elencati all'Allegato I, qualora utilizzati quali ingredienti, devono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, col nome ivi indicato.
...omissis...
Comunque, personalmente ritengo che - per trasparenza verso il Consumatore - debba applicarsi a tutti gli Ingredienti Composti Caratterizzanti a Denominazione Legale.
sino all'ultimo ho sperato che nel Reg. (UE) n°1169/2011 ci fosse qualcosa in merito alle Denominazioni Legali e sul come indicarle nella Lista Ingredienti, in particolare quando esse stesse sono Ingredienti Composti Caratterizzanti dell'Alimento.